Responsabilità Civile Terzi e Prestatori d’Opera + Infortuni

Associazioni Culturali Musicali iscritte ad una Federazione Territoriale

appartenente al Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane 

 

Link alla documentazione:

- polizza completa

- scheda prodotto assicurativo

- guida per l'adesione 

 

Società Assicuratrice

REVO INSURANCE S.p.A.

Contraente

Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane

Aderente

Associazione Culturale Musicale iscritta ad una Federazione Territoriale appartenente al Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane

Assicurato

La singola Associazione Culturale Musicale e i relativi soci, volontari, collaboratori, accompagnatori persone che partecipano alle attività anche complementari.

Tutti necessariamente identificabili tramite idonea documentazione che l’aderente si impegna a fornire in caso di sinistro.

Decorrenza

Dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza scelta purchè il relativo premio sia incassato da Marsh S.p.A. entro tale data diversamente le garanzie decoreranno dalle ore 24.00 del giorno di incasso del premio

Scadenza

Ore 24.00 del 31 dicembre senza tacito rinnovo

 

RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA

Oggetto

dell’Assicurazione

Responsabilità Civile Terzi (RCT)

La Compagnia tiene indenne l’Assicurato, nel limite del massimale indicato nel certificato di adesione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;

- distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose;

in conseguenza di un Fatto Accidentale verificatosi in occasione dello svolgimento dell’attività assicurata.

L’assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

 

Responsabilità Civile Prestatori d’Opera (RCO)

La Compagnia tiene indenne l’Assicurato, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata e ai familiari coadiuvanti;

b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui alla precedente lettera a) (oppure eccedenti gli stessi danni pur ove compresi in tali casi) e cagionati ai prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente;

c) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126 e successive modifiche e integrazioni, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia non comprende le malattie professionali.

L’Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge. Tuttavia, l’assicurazione rimane valida qualora l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia, non dovute a dolo o

colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.

L’Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa intraprese dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 222/1984 e successive modifiche.

Estensioni RCT

La copertura si intende altresì estesa alle seguenti voci:

-        organizzazione e gestione di feste paesane, sagre, serate e spettacoli di intrattenimento anche con attrezzature di terzi a sostegno delle attività del Complesso Bandistico senza limiti di numero per anno (compreso il rischio dello smercio di generi alimentari);

-        organizzazione e gestione di campus musicali anche all’esterno della sede del complesso bandistico;

-        Responsabilità Civile del Consiglio Direttivo / di Amministrazione di ogni singolo complesso per lesioni personali e danni a cose, nei confronti dei suonatori, insegnanti, allievi e soci (escluse sanzioni e/o danni di natura fiscale e/o amministrativa);

-        Responsabilità Civile degli insegnanti incaricati dal Consiglio Direttivo nei confronti degli allievi;

-        Responsabilità Civile del maestro della Banda nei confronti dei suonatori;

-        Derivante dalla proprietà e conduzione delle sedi;

-        Danni da incendio ad attrezzature musicali, teatri, sale concerti, palchi di proprietà di terzi (non di proprietà) con sottolimite € 300.000 per sinistro e periodo

Trigger

Loss Occurance: Garanzia limitata ai sinistri determinati da fatti o eventi avvenuti durante il periodo di validità della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento pervenuta all’Assicurato.

Territorialità

Territori dell’Unione Europea.

Massimale RCT per singolo Aderente

euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:

euro 3.000.000,00 per persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

euro 3.000.000,00 per danni a cose

Franchigia

Nessuna

Massimale RCO per singolo Aderente

€ 3.000.000 unico per periodo assicurato

Franchigia per sinistro

€ 2.500 danno biologico

 

 

INFORTUNI

Oggetto

dell’Assicurazione

L’assicurazione prevede un indennizzo a favore dell’assicurato per le garanzie prestate a seguito di infortuni che l’assicurato subisca nello svolgimento dell’attività assicurata e per il rischio in itinere.

Per “Infortunio” si intende: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, l’invalidità permanente, l’inabilità temporanea.

Per “rischio in itinere” Si intendono gli infortuni verificatesi in occasione di trasferimenti e nei percorsi dall’abitazione al luogo di svolgimento dell’attività assicurata e viceversa. A maggiore precisazione si specifica che:

- sono compresi i trasferimenti collettivi connessi allo svolgimento dell’attività assicurata, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio e termine delle attività;

- utilizzo di servizi di Sharing Mobility a patto che l’assicurato rispetti le norme perviste per l’utilizzo del mezzo noleggiato.

Estensioni

Sono considerati infortuni indennizzabili i seguenti eventi:

-        l’asfissia non di origine morbosa;

-        gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci, da uso di allucinogeni o da uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni;

-        le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive;

-        l’annegamento;

-        l’assideramento o il congelamento;

-        i colpi di sole e di calore;

-        le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, esclusa la malaria;

-        la folgorazione;

-        le lesioni determinate da sforzi (esclusi gli infarti e le ernie, sono tuttavia comprese le ernie di origine traumatica da sforzo, incluse anche le  rnie discali, con i limiti previsti nell’Art. “Ernie traumatiche e da sforzo”) nella valutazione delle quali si prescinderà da eventuali condizioni patologiche che abbiano concausato le lesioni;

-        derivanti dall’uso e/o dalla guida di veicoli a motore e di natanti da diporto sempreché l’assicurato, se alla guida, sia in possesso della prescritta abilitazione;

-        conseguenti a stati di malore o di incoscienza purché non determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti ed allucinogeni;

-        causati con imperizia, imprudenza o colpa grave dell’assicurato;

-        conseguenti ad atti compiuti per doveri di solidarietà umana o legittima difesa;

-        causati da tumulti popolari, atti di terrorismo a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva e che non siano utilizzati sostanze radioattive, biologiche e chimiche;

-        derivanti da aggressioni nelle quali l’assicurato si sia trovato involontariamente coinvolto;

Garanzie prestate per Assicurato

 

Garanzia

Somma

Assicurata

Franchigia

Morte da Infortunio

€ 60.000,00

 

I.P. da Infortunio

Invalidità Permanente

€ 60.000,00

3% Assoluta

5% assoluta per

Assicurati di età

superiore a 83

anni

RSM da Infortunio

Rimborso Spese Mediche

€ 5.000,00

€ 50,00 fissa

Diaria da Ricovero da Infortunio

€ 50,00

Per max 30 gg

5 giorni

Diaria da ricovero da Malattia

€ 50,00

Per max 30 gg

5 giorni

 

Tabella applicata: INAIL

 

Ulteriori limiti

Rischio Volo – Viaggi Aerei (Art.2.16)

In caso di incidente aereo che colpisca più assicurati, la somma dei capitali garantiti per questa specifica

garanzia, sia con questa assicurazione sia con altre assicurazioni stipulate dallo stesso Aderente con la

sottoscritta Compagnia, non potrà superare, per tutti gli indennizzi, € 6.000.000,00

Limite di Indennizzo (Art. 2.17)

In caso di sinistro - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l’indennizzo a carico della Compagnia non potrà superare in aggregato il massimale complessivo di € 6.000.000,00

Eventi Naturali (Art. 2.18)

l’assicurazione si intende estesa agli infortuni derivanti da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni e straripamenti, maremoti, frane, valanghe, slavine. Resta però convenuto che in caso di verificarsi di tale cataclisma naturale che colpisca in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più assicurati con la Compagnia l’esborso massimo di questa ultima non potrà comunque superare la somma di € 6.000.000,00

Anticipo Indennizzi sulla Invalidità Permanente: € 50.000,00 (Art. 2.19)

Danni Estetici (Art. 2.20)

In caso di infortunio con conseguenze di carattere estetico, che tuttavia non comporti l’indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Compagnia rimborserà le spese documentate sostenute dall'assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Tale garanzia è prestata con il limite di € 2.500,00

Rimpatrio della salma: Massimale € 2.500,00 (Art. 2.21)

La Compagnia assicura il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’assicurato fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’Estero. Sono escluse le spese inerenti alla cerimonia funebre e alle eventuali spese di recupero della salma. La Compagnia effettua il rimborso agli eventi diritto in euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi e con il limite

di € 2.500

Spese funerarie: (Art. 2.22)

In caso di infortunio che comporti come conseguenza il decesso dell'assicurato, la Compagnia rimborsa ai beneficiari le spese regolarmente documentate sostenute per il funerale o la cremazione. Massimale €2.500,00.

Ernie traumatiche e da sforzo (Art. 2.23)

A maggior precisazione dell’Art. “Estensioni alla nozione di infortunio” si conviene quanto segue:

- nel caso di ernia discale o addominale operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente;

- nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Nel caso insorga contestazione circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al collegio medico di cui all’Art. “Controversie – Arbitrato irrituale”.

Territorialità

Mondo intero.

Limiti di età

Nessuno.

Per gli assicurati sopra gli 83 anni, la copertura sarà prestata solo per Morte e Invalidità Permanente da Infortunio, non la rimborso spese mediche e le diarie, inoltre la franchigia IP si intenderà elevata dal 3% al 5% assoluta.

 

 

Composizione del premio

Il premio è parametrato su fasce di assicurati dell’Associazione Culturale Musicale sulla base delle risultanze dell’anno precedente.

Se durante l’anno il numero degli assicurati dovesse superare la fascia indicata, l’aderente non dovrà darne comunicazione e si intenderanno coperti.

L’Assicuratore in sede di sinistro richiederà la documentazione idonea a confermare che il premio pagato sia effettivamente calibrato sulla fascia scelta e che l’Assicurato risulte appartenente all’Associazione.

Il premio è flat, senza regolazione. In sede di sinistro andrà dimostrato che effettivamente il soggetto aveva diritto alla copertura come da risultanze (registro, iscrizione, etc..).

 

 

 

Durata della polizza

La Polizza può essere sottoscritta in qualunque giorno dell’anno ed avrà una durata fino alle ore 24.00 del 31.12 dell’anno di adesione.

Per adesioni in corso anno:

- 100% del premio per adesioni dal 31.12 al 30.06

- 70% del premio per adesioni dal 01.07 al 30.12

La polizza è senza tacito rinnovo.

In prossimità di ogni scadenza annuale, l’Assicurato riceverà comunicazioni a mezzo e-mail con le modalità di sottoscrizione per il nuovo periodo annuale.

Cosa devo fare in caso di sinistro?

È possibile denunciare i sinistri in modalità interamente online.

Si accede al servizio tramite l’Area Personale – Sezione Sinistri presente su Marsh- Professionisti in cui si potrà effettuare la denuncia del proprio sinistro inserendo le informazioni relative all’evento che si intende denunciare e dove si allegherà in formato digitale la documentazione utile all’istruzione del sinistro.

Contatti

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Servizio call center: 02.4853.8880

dal Lunedì al Venerdì, dalle 09:15 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:45.

Chat online H24:

dal sito www.marsh-professionisti.it/tavolopermanente

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